Con C.U. n. 1 del 14.07.2016 la Corte Sportiva d’Appello ha rigettato il ricorso della società che lamentava la violazione del c.d. principio del ne bis in idem per essere stata la stessa gara già giudicata con la decisione di cui al precedente C.U. n. 205 del 17.4.2016. Infatti, “la prima valutazione operata dal Giudice Sportivo con il C.U. del 17.4.2016, lungi dall’esprimere un accertamento compiuto e definitivo sull’intero thema decidendum, sì da assorbire in esso ogni ulteriore valutazione, è rimasta circoscritta, per le ragioni suddette, nell’ambito di un giudizio calibrato sulle sole refertazioni (a quel momento) pervenute, ed in cui non erano incluse le condotte oggi in rilievo”. La CSA ha stabilito che per bis in idem deve “intendersi configurabile ove vi sia piena identità degli elementi costitutivi della fattispecie (ripetutamente) scrutinata, con riferimento cioè alla condotta, all’evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica. In definitiva, non avendo giammai il giudice di prime cure potuto apprezzare le condotte oggi in discussione, non residua spazio alcuno per accreditare la paventata sovrapposizione delle ipotesi in comparazione. Né, peraltro, può ipotizzarsi – in mancanza di una chiara previsione in tal senso – una decadenza dal potere sanzionatorio; e ciò vieppiù in considerazione del fatto che la sanzione disposta dal giudice di prime cure non ha trovato, comunque, applicazione (secondo l’ordinaria tempistica) risultando sospesa ex art. 16 n. 2 bis e 3 C.G.S.”. (F.C. Internazionale/FIGC)
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