Con C.U. n. 6 del 20.07.2016 il Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, ha rigettato il deferimento della Procura Federale in capo al deferito “per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 12, comma 9, del CGS […] per avere avuto rapporti, nella specie concretatisi nell’essersi trattenuto a colloquio e nell’aver accettato un confronto verbale con un manipolo di tifosi [riconducibili al gruppo] denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti” dal sodalizio sportivo. Infatti, il TFN ha accolto le motivazioni del tesserato dal momento che: a) il ristorante, facente parte della struttura alberghiera sede del ritiro, dove è avvenuto il colloquio “non risulta essere riservato all’utilizzo esclusivo da parte degli ospiti dell’albergo ma è accessibile anche a persone non clienti dell’albergo”; b) “per tempistica e dinamica degli eventi, era di fatto impensabile che i soggetti presenti nella sala da pranzo cacciassero fuori i tifosi che vi erano penetrati e chiamassero quindi il Supporter Liaison Officer, soggetto delegato ai rapporti con la tifoseria, affinché quest’ultimo valutasse la situazione”; c) “l’incontro [è avvenuto] in maniera rocambolesca ed inaspettata, non concretizzandosi in tal modo quel concetto di “rapporto” che la norma di cui all’art. 12, comma 9, del CGS vieta espressamente”; d) il deferito, all’epoca dei fatti, non era neppure tesserato per il sodalizio sportivo. (L. Modestino /FIGC)
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