Con C.U. n. 247 del 12.04.2012 la Corte di Giustizia Federale si è espressa in una ipotesi in cui i calciatori di un club sportivo hanno assunto la decisione di non prendere parte ad una trasferta in segno di protesta in ordine del mancato pagamento delle spettanze maturate, giustificando la propria condotta da un lato sulla scorta del principio relativo al legittimo esercizio del diritto di sciopero (art. 40 Cost.) e dall’altro sull’applicabilità alla fattispecie in argomento dell’art. 1460 c.c. (c.d. eccezione di inadempimento). Sul punto, la Corte ha affermato che è necessario “individuare un punto di equilibrio nel rapporto e nel contemperamento tra le fonti interne di diritto sportivo e le fonti statuali. Appare ragionevolmente fondato assumere che, un’eventuale astensione dal rendere la prestazione sportiva debba essere inquadrata esclusivamente quale astensione collettiva dal lavoro indetta dall’associazione sindacale rappresentativa di categoria (A.I.C.). Pertanto, qualunque altra forma ‘anomala’ di sciopero analoga a quella oggetto dell’odierno deferimento, collettivamente attuata solo in ragione del numero dei calciatori aderenti e specificamente interessati a rivendicare diritti e posizioni del tutto personali, senz’altro esula dallo schema giuridico che caratterizza l’astensione concertata dal lavoro e si risolve in una condotta costituente violazione dei doveri di lealtà sportiva e correttezza sportiva oltre che, per altro verso, di quelli di natura contrattuale nei confronti della compagine societaria di appartenenza”.
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