Con C.U. n. 11 del 16.11.2016 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti è intervenuto a seguito di un reclamo presentato da un sodalizio sportivo che chiedeva l’annullamento di un tesseramento di un calciatore in quanto l’accordo di trasferimento veniva depositato oltre il termine di giorni 5 previsto dalla normativa federale, stabilendo che il ricorso dev’essere accolto in quanto “in punto di diritto, è orientamento consolidato della giurisprudenza di questo Tribunale ritenere che il termine di cui al richiamato art. 95 comma V NOIF sia perentorio, con la ovvia conseguenza che la spedizione e/o il deposito dell’accordo di trasferimento oltre il suddetto termine dia luogo alla nullità del relativo tesseramento“. (A.S.D. Ronciglione UTD / G.S.D. Capranica Calcio)
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