Con C.U. n. 52 del 2.12.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha stabilito che qualora la colpevolezza di un soggetto debba fondarsi su una prova formata al di fuori del procedimento e segnatamente avanti al Giudice ordinario, ma tale elemento probatorio manchi di elementi di certezza tali da far ritenere non provata la responsabilità avanti alla giustizia ordinaria, sotto il profilo dell’ordinamento sportivo ben può concludersi per un giudizio di colpevolezza in quanto “la valutazione della prova ai fini della responsabilità di un incolpato in ordine ai fatti a lui ascritti, a differenza di quanto accade nell’ambito della giustizia ordinaria, è di gran lunga diversa” richiamandosi così alla decisione n. 6/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport. (P. Annunziato / FIT).
http://www.federtennis.it/PDF/Dispositivo_52_2016_del_2_dicembre_2016.pdf
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