Con Decisione n. 28 del 17.12.2016 la Corte Federale d’Appello, a seguito di una eccezione preliminare del ricorrente che lamentava l’estinzione della decsione impugnata nonché la nullità del procedimento di primo grado per non aver notificato la stessa ad entrambi i difensori del deferito, ha stabilito che “all’atto della costituzione di primo grado, così come nel conferire con separato atto la procura ai suoi due difensori, non ha eletto domicilio presso alcuno di loro, indicando al contrario, il proprio domicilio personale” e aggiungendo altresì che “la procura è stata rilasciata congiuntamente e disgiuntamente ai due difensori, sicché ogni comunicazione indirizzata ad uno dei due difensori al proprio indirizzo di posta certificata assolve all’onere previsto dall’art. 61 R.G.“. (M. Guerrini / FIT)
http://www.federtennis.it/PDF/Decisione_28_2016_del_17_dicembre_2016.pdf
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