Con C.U. n. 87 del 18 gennaio 2017 la Corte d’Appello Federale della FIGC ha interamente accolto le doglianze del reclamante che era stato nominato Consigliere e Vice Presidente di una società sportiva con specifica delega ai rapporti istituzionali con le Federazioni, affermando che la sussistenza dei suoi poteri vicariali può essere considerata tale solo “in via sussidiaria” ovvero nell’ipotesi di impossibilità operativa a qualsiasi titolo del Presidente specificando, altresì, che “l’esclusività” della delega ricevuta “deve indurre a ritenere che gli siano stati preclusi tutti gli atri poteri e tra questi, segnatamente, quelli di natura amministrativa e di operatività contabile”. (Maglione/FIGC)
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