Con Decisione n. 22 del 27 marzo 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un tesserato della Federazione Italiana Canoa Kayak, che richiedeva l’annullamento della decisione di secondo grado per aver erroneamente dichiarato la propria incompetenza relativamente alle questioni inerenti il solo momento costitutivo/organizzativo dell’assemblea e non anche quello deliberativo. Il Collegio, rilevato che l’art. 21 dello Statuto Federale FICK comprende ogni profilo di funzionamento e operatività delle Assemblee, ha accolto il motivo di ricorso del tesserato precisando che “La disposizione affida alla competenza della Corte di Appello Federale della F.I.C.K lo scrutinio di ogni vizio attinente alla validità delle Assemblee, per concentrare nello scrutinio di un organo di giustizia superiore i profili basilari di operatività della Federazione. Tale scrutinio non può che essere unitario, in maniera da offrire una valutazione compiuta e complessiva”. (Rossi/FICK)
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n._22-2017_-_Rossi-FICK.pdf
L'articolo CONI: Competenza per i vizi attinenti alla validità delle Assemblee. sembra essere il primo su DCF Sport Legal.