Con C.U. n. 128 del 9 maggio 2017 la Corte Sportiva d’Appello della FIGC pronunciandosi sul reclamo proposto da un’affiliata che assumeva l’irregolare impiego di alcuni calciatori da parte della propria avversaria a causa del loro mancato regolare tesseramento in epoca antecedente la gara, ha confermato quanto deciso dal Giudice di prime cure ritenendo documentalmente provata la regolarità dei giocatori ai sensi dell’art. 39 c. 3 NOIF che prevede che “solo se si tratta di calciatore professionista” è necessario il “visto di esecutività” da parte della Lega competente”. L’Organo giudicante ha confermato che nel caso di specie, invero, i calciatori risultano in possesso di regolare tesseramento atteso che “il momento costitutivo ai fini della decorrenza del tesseramento è rappresentato dalla data del “Firmato”, da intendersi quale data nella quale il documento è stato firmato digitalmente ovvero quale “data del deposito” della richiesta di tesseramento”. (POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D/FIGC).
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/26.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2537586_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf
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