Con Decisione n. 39 del 12 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un tesserato avverso la decisione della Corte Federale d’Appello che lo riteneva responsabile della cattiva gestione societaria e del dissesto economico-patrimoniale della società. Il Collegio, procedendo ad esaminare il dedotto vizio di difetto e contraddittorietà della motivazione di secondo grado, ha accolto il ricorso rilevando la deducibilità del vizio di motivazione anche sotto il profilo della contraddittorietà richiamando quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui “il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è (…) preordinato all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia o dalla evidente contraddittorietà della motivazione”. (Tartaglia/FIGC)
http://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/2017/Decisione_n__39-2017_-_ric__42-2017_-_Tartaglia-FIGC.pdf
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