Con Decisione n. 40 del 24 maggio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è intervenuto sul ricorso presentato da un tesserato che, in violazione del principio del vincolo di giustizia, senza la prescritta autorizzazione dal Consiglio Federale aveva proposto ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti di un’affiliata avanti l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Collegio, preso atto che la materia del contendere fosse di competenza della Commissione Accordi Economici della LND ai sensi dell’art. 94 quater NOIF, ha rigetto il ricorso precisando che “il momento determinante la competenza deve […] correttamente essere individuato in applicazione del principio c.d. della perpetuatio jurisdictionis, di cui all’art. 5 c.p.c” e pertanto nel caso di specie la Commissione Accordi Economici LND è l “organo interno al sistema di Giustizia federale competente a giudicare su tutte le controversie relative agli accordi economici stipulati tra Collaboratori Gestione Sportiva e le Società di Calcio della LND” secondo quanto stabilito dall’art. 94 quater NOIF. (Fiorin/FIGC).
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