Con C.U. n. 114 del 15.04.2016 la Corte Sportiva d’Appello ha ribadito “Il principio dell’assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio”, dal momento che, in primo luogo “I fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto” ed, in secondo luogo “Detti referti sono destinati ab imis a provare i fatti da essi descritti e, dunque, gli organi della giustizia sportiva investiti della controversia sono tenuti a fondare su di essi il proprio convincimento”. Pertanto, “Le testimonianze fotografiche non possono essere ammesse […] per contraddire un referto ufficiale sui fatti in contestazione”. (Higuain/FIGC)
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