Con C.U. n. 67 del 12 dicembre 2017, la Corte Federale d’Appello della FIGC è intervenuta a seguito di un ricorso avverso una decisione del Tribunale Federale Nazionale. Nelle more del giudizio, l’appellante dichiarava di rinunciare all’azione tanto che la Corte Federale d’Appello si soffermava sul concetto di rinuncia all’azione precisando che “la rinuncia all’azione, ovvero all’intera pretesa azionata dall’attore nei confronti del convenuto, presuppone una incompatibilità, assoluta, tra il comportamento dell’attore e la sua volontà di proseguire nella domanda proposta. Quanto agli effetti, la rinuncia all’azione, diversamente dalla rinuncia agli atti, non richiede l’accettazione della controparte e comporta l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La rinuncia all’azione, in altri termini, è immediatamente efficace a prescindere da eventuale accettazione della controparte e determina il venir meno del potere – dovere del giudice di pronunciare. In definitiva, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, è l’effetto del sopravvenire, nel corso del processo, di una situazione che, eliminando radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e privando le stesse di ogni interesse a proseguire il giudizio fa venire meno la necessità della decisione.” (G. Greco / FIGC)
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