Con C.U. n. 50 del 22 marzo 2018 il Tribunale Federale Nazionale della FIGC pronunciandosi sul deferimento proposto a carico di un calciatore responsabile di non aver risposto a due convocazioni per il ritiro precampionato inviate dal proprio sodalizio, disertato l’attività di addestramento ed agonistica, sottraendosi al vincolo pluriennale che lo legava con la società. Il Tribunale, considerata l’istanza di audizione inviata dall’incolpato nella vigenza del termine di adozione dell’atto di deferimento ha dichiarato improcedibile il deferimento, per non aver la Procura consentito al calciatore l’esercizio del suo diritto precisando che “accede l’obbligo per la Procura di prendere in esame tutte le istanze che, ancorché pervenutele oltre il termine dalla stessa assegnato agli incolpati, siano state comunque acquisite al procedimento medesimo ed entrate nella sua sfera cognitiva prima dell’adozione dell’atto conclusivo di deferimento”. (Alborghetti/FIGC).
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