Con C.U. n. 31 del 11.08.2016 il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, è intervenuto per ribadire una volta di più gli standard probatori richiesti per dichiarare la colpevolezza in un giudizio disciplinare, stabilendo che “Anche nel procedimento in tema di illecito amministrativo il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. Pertanto, benché debba ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, è comunque necessario che ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito amministrativo con esclusione di ogni ipotesi alternativa che abbia un grado di probabilità almeno pari a quello che caratterizza la ricostruzione dell’accusa“. (L. Zauri / FIGC)
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