Con C.U. n. 27 del 10 marzo 2017 il Tribunale Federale Nazionale della FIPAV si è pronunciato in relazione al procedimento disciplinare avviato a carico di una tesserata responsabile di aver tenuto una condotta contraria alle norme statutarie nonché al Codice di Comportamento Sportivo CONI. Nel caso di specie l’atleta, regolarmente tesserata presso un’affiliata, ometteva di presentarsi alla visita medica propedeutica al rinnovo del tesseramento per la stagione 2016/17 precisando la propria volontà di cessare l’attività agonistica; successivamente la stessa si tesserava presso altro sodalizio previa l’acquisizione del certificato medico di idoneità all’attività agonistica della pallavolo. Il Tribunale, accertata la responsabilità dell’atleta, ha precisato che “la nuova normativa non può e non deve legittimare condotte quale quella posta in essere dall’incolpata che si sostanziano in forma di svincolo coattivo non codificate e gravemente pregiudizievoli per il sodalizio” atteso che ” qualunque sia la sanzione, non varrà a ripristinare il vincolo e non risarcirà il danno comunque subito dal sodalizio”. (Scerbauskaite/fipav)
http://www.federvolley.it/sites/default/files/comunicati/file/27.16.17%20SCERBAUSKAITE.pdf
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