Con Decisione n. 52 del 19 luglio 2017 il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI pronunciandosi sul ricorso presentato da un’atleta di pallanuoto con il quale ha impugnato la decisione della Corte d’Appello richiedendo la negata concessione dello svincolo dal tesseramento, che la ricorrente era certa di aver ottenuto dalla propria associazione nonostante la lettera di svincolo non gli fosse mai stata consegnata a mani, ha accolto il ricorso riconoscendo illegittimo il comportamento tenuto dalle società interessate in quanto “è evidente […] che l’intenzione della società resistente era proprio quella di svincolare l’atleta […] per poterla poi cedere”, “Il solo ed unico motivo per il quale [l’affiliata] non ha consegnato nelle mani dell’atleta la lettera di svincolo, consegnandola invece agli Uffici Federali competenti in materia di tesseramento, era stato proprio quello di nascondere la cessione”. (Ioannou/ASD Circolo Nautico Posillipo-Rapallo pallanuoto).
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